PRO LOCO CONVENZIONATA U.N.P.L.I.
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STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO DEL COMUNE DI RIVE D' ARCANO

COSTITUZIONE E SEDE


Art.1 - E' costituita un' associazione denominata "PRO LOCO DEL COMUNE DI RIVE D' ARCANO" con sede in Piazza I° Maggio - Rive d' Arcano. Detta associazione svolge la sua attività nel comune di Rive d' Arcano.

 

SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE

Art.2 - Gli scopi che, senza fini di lucro, l' Associazione si propone sono:

  1. riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse ad operare in modo volontario allo sviluppo turistico, sociale e culturale del territorio;
  2. sviluppare nei cittadini la solidarietà e la collaborazione nel pieno rispetto reciproco;
  3. valorizzare e far conoscere i valori ambientali, artistici, folcloristici e storici e culturali del luogo e della zona;
  4. promuovere iniziative atte a riscoprire e a valorizzare le attività e i prodotti locali, anche per mezzo di: convegni, pubblicazioni, gite, escursioni, spettacoli vari, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, mostre, fiere, mercati, anche di carattere agricolo ecc.;
  5. incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;
  6. favorire reciproci scambi di manifestazioni o di attività anche con eventuali rapporti di gemellaggio;
  7. promuovere e coordinare l' attività delle Associazioni operanti nel territorio nel rispetto delle singole autonomie;
  8. collaborare con l' Amministrazione comunale ed altri enti pubblici nello espletamento di funzioni delegate.

 

FINANZIAMENTO

Art.3 - I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

  1. le quote sociali come deliberate dal Consiglio Direttivo;
  2. i contributi di privati e di enti pubblici e privati;
  3. gli eventuali proventi derivanti da convenzioni con enti ed in particolare con il Comune;
  4. le eventuali donazioni e lasciti;
  5. i proventi di altre iniziative permanenti ed occasionali

 

SOCI

Art.4 - Possono essere Soci tutti i cittadini residenti nel Comune di Rive  d' Arcano ed anche i non residenti. Per l' ammissione a Socio è sufficiente presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo e versare la quota sociale.I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti: tutti aventi pari diritti. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota d' iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono Soci benemeriti coloro dichiarati tali dalla Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all' Associazione. L' iscrizione alla Associazione Pro Loco del Comune di Rive d' Arcano comporta i seguenti doveri:

  • l' accettazione di tutte le norme del presente statuto;
  • l' osservanza delle deliberazioni emanate dagli organi dell' Associazione ed il fattivo contributo alla realizzazione delle iniziative promosse dalla stessa.


I Soci hanno diritto:

  • di intervenire alle assemblee sociali con diritto di voto;
  • di ricoprire le cariche sociali, se di età superiore a 18 anni;
  • di ricevere le pubblicazioni dell' Associazione;
  • di frequentare i locali dell' Associazione;
  • ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla Associazione.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

 

ORGANI

Art.5 - Sono organi dell' Associazione:

  1. l' Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.6 - L' Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
L' Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
All' Assemblea, oltre ai Soci in regola con la quota sociale annua, possono partecipare anche tutti i cittadini del Comune cui ha sede la Pro Loco, questi ultimi senza diritto di voto.
Per il rinnovo delle cariche sociali hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il tesseramento e che abbiano compiuto il 14° anno di età.
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art.7 - Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario - Tesoriere.
L' Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l' anno per le decisioni di sua competenza e delibera sulle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, sul suo consuntivo dell' anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma delle attività e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
L' Assemblea viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa delibera del Consiglio che ne stabilisce la data e l' ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai Soci almeno 5 giorni prima della data fissata.
La convocazione di Assemblea dovrà essere resa nota al pubblico mediante avviso esposto all' albo della Pro Loco e del Comune.
L' Assemblea è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz' ora dopo, l' Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. L' Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o dietro richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri o di almeno un terzo dei Soci entro 30 giorni dalla richiesta stessa.
Il Presidente, sentito il Consiglio, ne stabilisce la data, l' ora e l' ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai Soci almeno cinque giorni prima della data fissata.
L' Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz' ora dopo,
l' Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le modifiche statutarie sono adottate dall' Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere.
 

CONSIGLIO DIRETTIVO
 

ART.8 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall' Assemblea ordinaria dei Soci.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i Soci maggiorenni iscritti alla Pro Loco.
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti a riunione segreta dall' Assemblea dei Soci che in quella sede ne definisce il numero.
Il Consiglio Direttivo è composto inoltre da

  • Sindaco o suo delegato, in rappresentanza dell' Amministrazione Comunale, con funzione consultiva;
  • Il Segretario - Tesoriere.

Le modalità di votazione vengono stabilite, su proposta del Consiglio Direttivo, dall' Assemblea dei Soci.
La carica di Consigliere è gratuita.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice Presidente.
Il Segretario - Tesoriere è nominato dal Presidente e può essere scelto anche fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si raduna ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con decisione deliberativa del consiglio stesso.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti, o in mancanza a scelta del Consiglio.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti tenendo conto che in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell' Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all' Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio l' amministrazione del patrimonio sociale, la formulazione del bilancio di previsione col relativo programma di attività, la stesura del conto consultivo e della relazione dell' attività svolta.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta dei comitati tecnici o gruppi di lavoro per l' attuazione delle iniziative che lo richiedessero.
Le riunioni del Consiglio sono aperte ai Soci e sono rese note, mediante affissione all' Albo della Pro Loco e del Comune, dell' ordine del giorno e della data di convocazione.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può decadere:

  1. per revoca del mandato a seguito del voto di sfiducia da parte Della Assemblea;
  2. per dimissioni in blocco di almeno la metà dei Consiglieri;
  3. per dimissioni o decadenza di almeno i tre quarti dei Consiglieri eletti
    dall' Assemblea dei Soci.
     

PRESIDENTE

Art.9 - il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall' avvenuta elezione dello stesso. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita.
In caso di impedimento a presiedere le riunioni del Consiglio sarà sostituto dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente ha, in unione con altri membri del Consiglio, la responsabilità della amministrazione dell' Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l' Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.
Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina il Segretario - Tesoriere.
In casi particolari di assoluta urgenza, il Presidente può adottare quei provvedimenti che ritiene necessari nell' interesse dell' Associazione, in ciò sostituendosi al Consiglio cui dovrà riferire alla prima adunanza al fine di provocare la relativa ratifica.
 

SEGRETARIO - TESORIERE

 

Art.10 - Il Segretario - Tesoriere assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l' esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Avrà in consegna la cassa dell' Associazione ed è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell' Associazione che dovrà mettere a disposizione del Consiglio e dei Revisori dei Conti ogni qualvolta ne facciano richiesta.
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.11 - Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta ogni tre anni dall' Assemblea anche fra i non Soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, ma almeno una volta
l' anno, la contabilità sociale.
Al loro interno nominano un Presidente che dovrà firmare il conto consultivo ed il bilancio di previsione.
I Revisori dei Conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Sono eleggibili alla scadenza del mandato.
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.12 - Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri eletti a votazione segreta, ogni tre anni dall' Assemblea dei Soci, fra persone di comprovata serietà, anche estranee all' Associazione.
Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di redimere eventuali controversie fra i singoli Soci.
Agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia lodi inappellabili.
Il Consiglio direttivo è tenuto ad ottemperare alle decisione del Collegio dei Probiviri.
Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
 

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

 

Art.13 - Le elezioni delle cariche sociale avvengono a scheda individuale segreta con possibilità di una delega per Socio.
Ciascun Socio potrà candidarsi all' elezione per una sola carica sociale mediante richiesta scritta da far pervenire alla sede dell' Associazione entro tre ore prima della data dell' elezione, a pena di inammissibilità della candidatura.
Sono eletti dall' assemblea:

  • il Consiglio Direttivo, in numero massimo di quindici membri;
  • il Collegio Sindacale, in numero di tre membri;
  • il Collegio dei Probiviri, in numero di tre membri.

Per la elezione alle cariche sociali è ammesso un numero di preferenze non superiore a un terzo dei membri da eleggere nelle rispettive funzioni.
Il Presidente del seggio comunica alla conclusione delle operazioni i risultati delle stesse e redige il relativo verbale, sottoscritto dagli scrutatoti.
In caso di parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
La verifica dei risultati elettorali spetta al Consiglio Direttivo neo eletto nella sua prima seduta.
 

TUTELA

Art.14 - Lo Statuto sociale e le eventuali modifiche, l' atto di scioglimento e le relative risultanze, i contabili, la relazione annuale sull' attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati all' amministrazione Comunale.
 

SCIOGLIMENTO

Art.15 - L' eventuale scioglimento dell' Associazione sarà deciso soltanto dalla Assemblea con le modalità di cui all' art.6 (Assemblea) ed in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti ed i beni acquisiti saranno devolute a favore dell' amministrazione comunale, per essere destinate ad opere di solidarietà e beneficenza pubblica.
 

ANNO SOCIALE E RENDICONTO

Art.16 - L' anno sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell' anno sociale il Comitato esecutivo, tramite il suo Presidente, deve convocare l' Assemblea per l' approvazione del rendiconto consuntivo, sottoscritto anche dai facenti parte il Collegio dei Revisori e il rendiconto preventivo per l' anno successivo.
 

VARIE

Art.17 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.
Art.18 - L' associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l' iscrizione all' Albo regionale secondo le norme della legge regionale.
 

CONSORZI

Art.19 - L' Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona.
Il Consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nella località ove operano le Pro Loco aderenti.
 

RAPPRESENTANZA

Art.20 - L' Associazione aderisce all' UNPLI, organo associativo delle Pro Loco con diritto di partecipare all' attività ed alle nomine delle stesse.