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STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
PRO LOCO DEL COMUNE DI RIVE D' ARCANO
COSTITUZIONE E SEDE
Art.1 - E' costituita un'
associazione denominata "PRO LOCO DEL COMUNE DI RIVE D' ARCANO" con sede
in Piazza I° Maggio - Rive d' Arcano. Detta associazione svolge la sua
attività nel comune di Rive d' Arcano.
SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE
Art.2 - Gli scopi che, senza fini
di lucro, l' Associazione si propone sono:
- riunire in Associazione tutti
coloro che hanno interesse ad operare in modo volontario allo sviluppo
turistico, sociale e culturale del territorio;
- sviluppare nei cittadini la
solidarietà e la collaborazione nel pieno rispetto reciproco;
- valorizzare e far conoscere i
valori ambientali, artistici, folcloristici e storici e culturali del
luogo e della zona;
- promuovere iniziative atte a
riscoprire e a valorizzare le attività e i prodotti locali, anche per
mezzo di: convegni, pubblicazioni, gite, escursioni, spettacoli vari,
festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, mostre,
fiere, mercati, anche di carattere agricolo ecc.;
- incentivare il turismo sociale,
giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;
- favorire reciproci scambi di
manifestazioni o di attività anche con eventuali rapporti di
gemellaggio;
- promuovere e coordinare l'
attività delle Associazioni operanti nel territorio nel rispetto delle
singole autonomie;
- collaborare con l'
Amministrazione comunale ed altri enti pubblici nello espletamento di
funzioni delegate.
FINANZIAMENTO
Art.3 - I proventi con i quali la
Pro Loco provvede alla propria attività sono:
- le quote sociali come deliberate
dal Consiglio Direttivo;
- i contributi di privati e di
enti pubblici e privati;
- gli eventuali proventi derivanti
da convenzioni con enti ed in particolare con il Comune;
- le eventuali donazioni e
lasciti;
- i proventi di altre iniziative
permanenti ed occasionali
SOCI
Art.4 - Possono essere Soci tutti i
cittadini residenti nel Comune di Rive d' Arcano ed anche i non
residenti. Per l' ammissione a Socio è sufficiente presentare domanda
scritta al Consiglio Direttivo e versare la quota sociale.I Soci si
distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti: tutti aventi pari
diritti. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota d'
iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci
sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni straordinarie. Sono Soci benemeriti coloro
dichiarati tali dalla Assemblea per aver erogato particolari benefici
morali e materiali all' Associazione. L' iscrizione alla Associazione Pro
Loco del Comune di Rive d' Arcano comporta i seguenti doveri:
- l' accettazione di tutte le
norme del presente statuto;
- l' osservanza delle
deliberazioni emanate dagli organi dell' Associazione ed il fattivo
contributo alla realizzazione delle iniziative promosse dalla
stessa.
I Soci hanno
diritto:
- di intervenire alle assemblee
sociali con diritto di voto;
- di ricoprire le cariche sociali,
se di età superiore a 18 anni;
- di ricevere le pubblicazioni
dell' Associazione;
- di frequentare i locali dell'
Associazione;
- ad eventuali facilitazioni in
occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla
Associazione.
La qualità di Socio si perde per
dimissioni, per morosità o per indegnità.
ORGANI
Art.5 - Sono organi dell'
Associazione:
- l' Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei
Conti;
- il Collegio dei
Probiviri.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.6 - L'
Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e
le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,
obbligano i Soci. L' Assemblea ha il compito di dare le direttive per
la realizzazione degli scopi sociali. All' Assemblea, oltre ai Soci in
regola con la quota sociale annua, possono partecipare anche tutti i
cittadini del Comune cui ha sede la Pro Loco, questi ultimi senza diritto
di voto. Per il rinnovo delle cariche sociali hanno diritto di voto
tutti i Soci in regola con il tesseramento e che abbiano compiuto il 14°
anno di età.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Art.7 - Le
assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente
della Pro Loco assistito dal Segretario - Tesoriere. L' Assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta l' anno per le decisioni di sua
competenza e delibera sulle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo,
sul suo consuntivo dell' anno precedente, sulla formazione del bilancio
preventivo, sul programma delle attività e su eventuali proposte del
Consiglio Direttivo o dei Soci. L' Assemblea viene indetta dal
Presidente della Pro Loco, previa delibera del Consiglio che ne stabilisce
la data e l' ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai Soci
almeno 5 giorni prima della data fissata. La convocazione di Assemblea
dovrà essere resa nota al pubblico mediante avviso esposto all' albo della
Pro Loco e del Comune. L' Assemblea è valida in prima convocazione, con
la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto
favorevole della metà più uno dei voti validi espressi in seconda
convocazione, da indirsi almeno mezz' ora dopo, l' Assemblea è valida
qualunque sia il numero dei partecipanti. L' Assemblea straordinaria è
convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o dietro richiesta
scritta della maggioranza dei consiglieri o di almeno un terzo dei Soci
entro 30 giorni dalla richiesta stessa. Il Presidente, sentito il
Consiglio, ne stabilisce la data, l' ora e l' ordine del giorno, con
avviso che deve essere inviato ai Soci almeno cinque giorni prima della
data fissata. L' Assemblea straordinaria è valida in prima
convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera
con voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi in seconda
convocazione, da indirsi almeno mezz' ora dopo, l' Assemblea è valida
qualunque sia il numero dei partecipanti. Le modifiche statutarie sono
adottate dall' Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi
dei voti validi espressi. Delle riunioni assembleari dovrà essere
redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario -
Tesoriere.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.8 - Il
Consiglio Direttivo viene eletto dall' Assemblea ordinaria dei
Soci. Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i Soci
maggiorenni iscritti alla Pro Loco. Il Consiglio Direttivo è formato da
un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti a riunione
segreta dall' Assemblea dei Soci che in quella sede ne definisce il
numero. Il Consiglio Direttivo è composto inoltre da
- Sindaco o suo delegato, in
rappresentanza dell' Amministrazione Comunale, con funzione
consultiva;
- Il Segretario -
Tesoriere.
Le modalità di votazione vengono
stabilite, su proposta del Consiglio Direttivo, dall' Assemblea dei
Soci. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio elegge nel
suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice Presidente. Il
Segretario - Tesoriere è nominato dal Presidente e può essere scelto anche
fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di
voto. Il Consiglio Direttivo si raduna ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei
componenti il Consiglio stesso. I Consiglieri che risultassero assenti
per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati
decaduti con decisione deliberativa del consiglio stesso. In caso di
vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri
mancanti saranno sostituiti, con i Soci che, secondo i risultati delle
elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti, o in mancanza a
scelta del Consiglio. Per la validità delle delibere occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti tenendo conto che in caso
di parità di voti è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio è
investito dei poteri per la gestione ordinaria dell' Associazione: in
particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento
degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto
riservate, in modo tassativo, all' Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio
l' amministrazione del patrimonio sociale, la formulazione del bilancio di
previsione col relativo programma di attività, la stesura del conto
consultivo e della relazione dell' attività svolta. Il Consiglio di
Amministrazione può nominare di volta in volta dei comitati tecnici o
gruppi di lavoro per l' attuazione delle iniziative che lo richiedessero.
Le riunioni del Consiglio sono aperte ai Soci e sono rese note,
mediante affissione all' Albo della Pro Loco e del Comune, dell' ordine
del giorno e della data di convocazione. Delle riunioni consiliari
dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può
decadere:
- per revoca del mandato a seguito
del voto di sfiducia da parte Della Assemblea;
- per dimissioni in blocco di
almeno la metà dei Consiglieri;
- per dimissioni o decadenza di
almeno i tre quarti dei Consiglieri eletti
dall' Assemblea dei
Soci.
PRESIDENTE
Art.9 - il Presidente è eletto a
votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni
dall' avvenuta elezione dello stesso. Dura in carica tre anni e può essere
riconfermato. La carica è gratuita. In caso di impedimento a presiedere
le riunioni del Consiglio sarà sostituto dal Vice Presidente e, in
mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente
ha, in unione con altri membri del Consiglio, la responsabilità della
amministrazione dell' Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed
in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'
Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario. Il Presidente, sentito
il parere del Consiglio Direttivo, nomina il Segretario - Tesoriere. In
casi particolari di assoluta urgenza, il Presidente può adottare quei
provvedimenti che ritiene necessari nell' interesse dell' Associazione, in
ciò sostituendosi al Consiglio cui dovrà riferire alla prima adunanza al
fine di provocare la relativa ratifica.
SEGRETARIO - TESORIERE
Art.10 - Il Segretario - Tesoriere
assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura
l' esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento
degli uffici. Avrà in consegna la cassa dell' Associazione ed è
responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione
contabile dell' Associazione che dovrà mettere a disposizione del
Consiglio e dei Revisori dei Conti ogni qualvolta ne facciano
richiesta.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.11 - Il Consiglio dei Revisori
dei Conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta ogni tre
anni dall' Assemblea anche fra i non Soci. Essi hanno il compito di
esaminare periodicamente ed occasionalmente, ma almeno una volta l'
anno, la contabilità sociale. Al loro interno nominano un Presidente
che dovrà firmare il conto consultivo ed il bilancio di previsione. I
Revisori dei Conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute
del Consiglio di amministrazione. Sono eleggibili alla scadenza del
mandato.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.12 - Il Consiglio dei Probiviri
è composto da tre membri eletti a votazione segreta, ogni tre anni dall'
Assemblea dei Soci, fra persone di comprovata serietà, anche estranee all'
Associazione. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle
norme stabilite dallo Statuto e di redimere eventuali controversie fra i
singoli Soci. Agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore,
pronuncia lodi inappellabili. Il Consiglio direttivo è tenuto ad
ottemperare alle decisione del Collegio dei Probiviri. Sono
rieleggibili alla scadenza del mandato.
ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Art.13 - Le elezioni delle cariche
sociale avvengono a scheda individuale segreta con possibilità di una
delega per Socio. Ciascun Socio potrà candidarsi all' elezione per una
sola carica sociale mediante richiesta scritta da far pervenire alla sede
dell' Associazione entro tre ore prima della data dell' elezione, a pena
di inammissibilità della candidatura. Sono eletti dall'
assemblea:
- il Consiglio Direttivo, in
numero massimo di quindici membri;
- il Collegio Sindacale, in numero
di tre membri;
- il Collegio dei Probiviri, in
numero di tre membri.
Per la elezione alle cariche
sociali è ammesso un numero di preferenze non superiore a un terzo dei
membri da eleggere nelle rispettive funzioni. Il Presidente del seggio
comunica alla conclusione delle operazioni i risultati delle stesse e
redige il relativo verbale, sottoscritto dagli scrutatoti. In caso di
parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità
anagrafica. La verifica dei risultati elettorali spetta al Consiglio
Direttivo neo eletto nella sua prima seduta.
TUTELA
Art.14 - Lo Statuto sociale e le
eventuali modifiche, l' atto di scioglimento e le relative risultanze, i
contabili, la relazione annuale sull' attività, approvati dalla Assemblea,
vanno inviati all' amministrazione Comunale.
SCIOGLIMENTO
Art.15 - L' eventuale scioglimento
dell' Associazione sarà deciso soltanto dalla Assemblea con le modalità di
cui all' art.6 (Assemblea) ed in tal caso, dopo che sarà provveduto al
saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti ed i beni acquisiti
saranno devolute a favore dell' amministrazione comunale, per essere
destinate ad opere di solidarietà e beneficenza
pubblica.
ANNO SOCIALE E RENDICONTO
Art.16 - L' anno sociale inizia il
1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi
dalla chiusura dell' anno sociale il Comitato esecutivo, tramite il suo
Presidente, deve convocare l' Assemblea per l' approvazione del rendiconto
consuntivo, sottoscritto anche dai facenti parte il Collegio dei Revisori
e il rendiconto preventivo per l' anno successivo.
VARIE
Art.17 - Per tutto ciò che non è
espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del
Codice Civile. Art.18 - L' associazione Pro Loco ha la facoltà di
richiedere l' iscrizione all' Albo regionale secondo le norme della legge
regionale.
CONSORZI
Art.19 - L' Associazione al fine di
assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può
consorziarsi con altre Pro Loco della zona. Il Consorzio ha lo scopo
altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona
omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare
le attività nella località ove operano le Pro Loco
aderenti.
RAPPRESENTANZA
Art.20 - L' Associazione aderisce
all' UNPLI, organo associativo delle Pro Loco con diritto di partecipare
all' attività ed alle nomine delle stesse.
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